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Rimborsi fiscali ultradecennali (articolo 9). Viene soppresso il riferimento al comma 139 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, che stabilisce la maturazione di interessi giornalieri in relazione a crediti fiscali ultradecennali Irpef e Irpeg in attesa di essere erogati. Oltre all'abrogazione del comma 140-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (che disponeva che una quota degli stanziamenti previsti per i rimborsi ultradecennali ai fini Irpef e Irpeg fosse destinata al rimborso dei crediti maturati in data più recente), anche l'abrogazione dei commi 139 e 140 dello stesso articolo della Finanziaria, relativi, rispettivamente, alla maturazione di interessi giornalieri, decorsi più di 10 anni dalla richiesta del rimborso dei crediti fiscali Irpef e Irpeg, e alla decorrenza del periodo sul quale calcolare i suddetti interessi.
Riscossione (articolo 32). L'aggio per la remunerazione degli agenti della riscossione passa a un importo fisso pari al 9%, in luogo del 10%, delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora. Il destinatario delle disposizioni sul rimborso delle spese relative alle procedure esecutive non è più il concessionario della riscossione, bensì l'agente della riscossione. Spetta all'agente della riscossione – e non più al concessionario – il compenso per l'attività di esecuzione comunque svolta, nel caso in cui l'ente creditore emani un provvedimento che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo. Ridotta da 50 a 30 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa in relazione all'ampliamento delle competenze ad essa assegnate, al fine di garantire copertura finanziaria alle disposizioni che prevedono l'incremento di 20 milioni di euro della dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riduzione da 50 a 48 milioni di euro della somma stanziata in favore della società Equitalia Spa per garantire copertura finanziaria alla misura che, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, riconosce il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati in età compresa da zero a tre anni, in favore dei soggetti già beneficiari della Carta acquisti. Si riduce da 50 a 40 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa per la dotazione del "Fondo di credito per i nuovi nati". Ridotta da 50 a 37 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa. in relazione alla norma che autorizza il rilascio di garanzie per gli impegni assunti dalle federazioni nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expò 2015, nel limite di 13 milioni di euro. Ridotto da 50 a 45 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa a copertura finanziaria della norma che esclude dal Patto di stabilità interno degli enti locali per il 2009 le somme destinate a investimenti o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, qualora finanziate da risparmi derivanti dai minori interessi sui mutui. Un altro emendamento approvato prevede che, nel caso di credito tributario o contributivo avente natura chirografaria, di cui si propone il pagamento parziale e dilazionato in sede di concordato preventivo, il trattamento non può essere differenziato, nell'ipotesi di suddivisione in classi, rispetto a quello dei creditori per cui è previsto un trattamento più favorevole. Esteso l'ambito applicativo della disciplina che facilita il recupero delle somme dovute dai soggetti che hanno usufruito delle definizioni agevolate disposte dalla legge finanziaria 2003 (legge 289/2002) e che hanno omesso i relativi versamenti. Si dispone che tali procedure si applichino anche alle definizioni effettuate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta che, alla data del 16 aprile 2003, hanno provveduto ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Fissato in un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro interamente versati l'importo della misura minima di capitale richiesto alle società per l'iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali. Tale limite di importo non si applica alle società a prevalente partecipazione pubblica. Contestualmente è disposta la nullità degli affidamenti a soggetti privi di tale requisito, l'obbligo per i soggetti già iscritti all'albo di adeguarsi alla predetta misura minima di capitale, nonché la decadenza dall'affidamento dei soggetti che non si siano adeguati alle suddette prescrizioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Arriva una semplificazione delle modalità di riscossione coattiva: riguarda l'effettuazione diretta, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e sanzioni per ritardati o omessi versamenti. Si prevede che le società di riscossione provvedano a riversare agli enti previdenziali creditori le somme riscosse nei termini previsti dalla normativa vigente. I contributi e premi per i quali si applicano le suddette disposizioni sono quelli dichiarati dal 2006 e successivi. Esteso il sistema di versamento "F24 enti pubblici" a tutti i tributi erariali, nonché ai contributi e ai premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi per gli enti pubblici cui si applica il sistema di tesoreria unica (elencati alle tabelle A e B della legge n. 720 del 1984) e per le amministrazioni centrali che già si avvalgono del suddetto modello per il versamento dell'Irap e delle ritenute operate alla fonte per l'Irpef e relative addizionali. Le modalità di attuazione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali o con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con altri ministri competenti con riferimento ai contributi e ai premi. Si prevede, inoltre, che non siano applicate per i suddetti enti che utilizzano il modello "F24 enti pubblici" le sanzioni amministrative, pari al 30% degli importi non versati, con riferimento ai ritardati versamenti nel 2008 che comunque siano stati ottemperati entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.
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